VERSAMENTI IMPOSTE AL 30 AGOSTO 2024 PER I SOGGETTI ISA CON MAGGIORAZIONE
Proroga versamenti di venerdì 30 agosto
I soggetti ISA ed i contribuenti forfettari e minimi possono effettuare il versamento del saldo 2023 e della prima rata dell’acconto 2024 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi entro il prossimo 30.08.2024 con la maggiorazione dello 0,4%, in forza della proroga prevista dall’art. 3, co. 1, let. n), del Decreto correttivo della Riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20.6.2024.
Considerato che il precedente termine senza maggiorazione è scaduto il 31.07 u.s. i soggetti interessati possono procedere al versamento rateale a partire da dette date, il cui numero di rate ammesse sarà inferiore di una unità, considerato che il versamento mensile non può eccedere il termine del 16/12/2024)
Versamento rateale al 30 agosto per i soggetti ISA
Per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario o di vantaggio (c.d. “minimi”), nonché dei contribuenti “collegati” agli ISA, quali, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori e coadiuvanti che collaborano nell’impresa familiare, il D.Lgs. 13/2024 ha prorogato i termini per effettuare i versamenti:
} entro il 30 agosto 2024 applicando la maggiorazione dello 0,40%.
La proroga vale anche per i contribuenti soggetti agli ISA nei casi in cui operano cause di esclusione e per i soggetti in regime forfettario o dei contribuenti minimi.
In caso di versamenti rateali le date sono:
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/08/2024 (soggetti ISA) |
|
30 AGOSTO |
|
2° rata |
16 SETTEMBRE |
3° rata |
16 OTTOBRE |
4° rata |
18 NOVEMBRE |
5° rata |
16 DICEMBRE |
Per i soggetti ISA che hanno effettuare i versamenti:
} entro il 31 luglio 2024 senza maggiorazione;
ma anche nei casi in cui operano cause di esclusione e per i soggetti in regime forfettario o dei contribuenti minimi, in caso di versamenti rateali le date sono:
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 31/07/2024 (soggetti ISA) |
|
31 LUGLIO |
|
2° rata |
20 AGOSTO |
3° rata |
16 SETTEMBRE |
4° rata |
16 OTTOBRE |
5° rata |
18 NOVEMBRE |
6° rata |
16 DICEMBRE |
Versamento rateale per i soggetti non ISA
La scadenza “classica” delle imposte riguarda:
- tutti contribuenti (persone fisiche) “private”;
- tutti contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, o partecipano in società o associazioni in regime di trasparenza, per le quali non sono stati elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- gli imprenditori agricoli, titolari di solo reddito agrario;
- i soggetti nei confronti dei quali anche se approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro.
Per tutti questi soggetti, vengono confermate le scadenze:
} entro il 1° luglio 2024 senza maggiorazione;
} entro il 31 luglio 2024 applicando la maggiorazione dello 0,40%.
In caso di versamenti rateali le date sono:
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 01/07/2024 (non ISA) |
VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 31/07/2024 (non ISA) |
||
1° LUGLIO |
31 LUGLIO |
||
2° rata |
16 LUGLIO |
2° rata |
20 AGOSTO |
3° rata |
20 AGOSTO |
3° rata |
16 SETTEMBRE |
4° rata |
16 SETTEMBRE |
4° rata |
16 OTTOBRE |
5° rata |
16 OTTOBRE |
5° rata |
18 NOVEMBRE |
6° rata |
18 NOVEMBRE |
6° rata |
16 DICEMBRE |
7° rata |
16 DICEMBRE |
|
|
Il D.Lgs. 1/2024 (attuativo della riforma fiscale) ha previsto la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari e delle scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi, intervenendo sulle disposizioni relative ai versamenti rateali delle imposte, prevedendo:
‑ il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di secondo acconto;
‑ l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima, senza più distinzione tra soggetti con o senza partita Iva.
Società di capitali
Per i soggetti Ires che approvano il bilancio entro gli ordinari termini (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e quindi entro il 29 aprile 2024), le imposte dovute a saldo e primo acconto devono essere versate entro la fine del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, e quindi:
‑ entro il 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%;
‑ entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,4%.
Per i soggetti Ires che approvano il bilancio oltre il predetto termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (avvalendosi della proroga di 60 giorni in presenza delle ragioni civilistiche, e quindi entro il 28 giugno 2024), i suddetti versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Pertanto, per una società di capitali che approva il bilancio nel corso del mese di giugno 2024, il versamento delle imposte a saldo e primo acconto deve avvenire entro il 31 luglio 2024 o il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,4%.
19/08/2024